Nel panorama dei contratti pubblici delineato dal D.Lgs. 36/2023, il Partenariato Pubblico Privato (PPP) si concretizza come un’operazione economica complessa, dove la collaborazione tra ente concedente e operatore privato non si esaurisce nella realizzazione di un’opera, ma si estende lungo l’intero arco della gestione. In questo contesto, il Piano Economico Finanziario (PEF) non è un semplice allegato tecnico, ma rappresenta il punto di riferimento per garantire la sostenibilità dell’operazione e la corretta allocazione dei rischi.
L’equilibrio economico finanziario come principio inderogabile
Ai sensi dell’art. 177 del Codice, l’equilibrio economico-finanziario è definito dalla contemporanea presenza di due condizioni: la convenienza economica (redditività per il privato) e la sostenibilità finanziaria (capacità del progetto di rimborsare il debito e coprire i costi operativi). Il PEF è il documento che traduce queste condizioni in flussi di cassa attesi, permettendo alla PA di verificare che l’operazione non sia solo fattibile, ma anche “bancabile” e coerente con l’interesse pubblico.
Un PEF correttamente strutturato deve riflettere la reale traslazione del rischio operativo (di domanda o di offerta) in capo al privato. Senza un trasferimento effettivo del rischio, l’operazione rischia di essere classificata come on-balance sheet, con conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica (con particolare riguardo per debito e deficit) secondo i principi di riferimento del SEC 2010.
Il monitoraggio: un’attività strategica per la PA
L’importanza del PEF non si esaurisce nella fase di aggiudicazione. La garanzia sul controllo dei risultati raggiunti dall’operatore economico nel corso dell’affidamento e conseguentemente del livello di ricavi effettivamente realizzati o del livello di remunerazione da riconoscere nel caso di opere fredde, si può ottenere solamente attraverso la strutturazione di un corretto ed efficace meccanismo di monitoraggio dell’operazione e dell’andamento a consuntivo del PEF nel tempo.
Nel concreto, tale attività è resa possibile solamente attraverso la predisposizione, già in fase di valutazione dell’operazione, di specifici indicatori (KPI – Key Performance Indicators), da calare nel caso specifico sia su parametri tecnici che su parametri finanziari. La previsione di appositi indicatori di riferimento permette di misurare a consuntivo l’efficienza nell’utilizzo delle risorse da parte dell’operatore economico, nonché l’efficacia degli strumenti messi in atto per rispettare i livelli di servizio stabiliti, evitando inefficienze rispetto ai valori previsionali stimati all’interno del Piano Economico Finanziario.
Prevedere un’attività di monitoraggio costante consente quindi di:
- Garantire la qualità del servizio: il PEF, infatti, è strettamente legato ai livelli prestazionali (KPI), e il monitoraggio assicura il mantenimento della qualità dei servizi offerti e della tempestività nella risoluzione delle inefficienze.
- Rilevare tempestivamente scostamenti tra i dati previsionali del PEF e i dati consuntivi di gestione.
- Gestire correttamente le potenziali revisioni contrattuali anche nella prospettiva di eventuali riequilibri del PEF qualora eventi imprevedibili alterino i presupposti iniziali. La corretta impostazione del monitoraggio permette di valutare con maggiore precisione se e in che termini è necessario aggiornare gli elementi economici (canoni, tariffe, contributi), evitando sovracompensazioni a favore del privato.
In conclusione
Il Piano Economico Finanziario deve essere inteso come uno strumento di governance dinamica. Non è sufficiente la sola valutazione delle condizioni di equilibrio iniziali dell’operazione di partenariato, ma è necessario saperlo leggere, interpretare e, soprattutto, presidiare nel tempo.
Solo attraverso un monitoraggio rigoroso e competente è possibile assicurare che il PPP rimanga uno strumento efficiente e di interesse pubblico per l’Ente, garantendo che l’equilibrio economico-finanziario sia la bussola che orienta la concessione lungo tutto il suo percorso, fino alla scadenza naturale del rapporto contrattuale.


